Responsabilità professionale e sicurezza delle cure. La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 17 marzo. L'obiettivo della legge è quello di
risponde principalmente a due problematiche: la mole del contenzioso
medico legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle
assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno
della medicina difensiva. Il tutto nell'ottica della ricerca di un nuovo
equilibrio nel rapporto medico-paziente. Ecco l'analisi articolo per
articolo.
IL TESTO IN GAZZETTA.
Dopo la firma negli scorsi giorni da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo la legge 8 marzo 2017, n. 24 recante "Disposizioni
in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie", approvata dal Parlamento il 28 febbraio scorso..
L'obiettivo della legge è quello di risponde principalmente a due
problematiche: la mole del contenzioso medico legale, che ha causato un
aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e
strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha
prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità
pubblica. Il tutto nell'ottica della ricerca di un nuovo equilibrio nel
rapporto medico-paziente che permetta, da una parte ai professionisti di
svolgere il loro lavoro con maggiore serenità, grazie alla nuove norme
in tema di responsabilità penale e civile, e dall'altra garantendo ai
pazienti maggiore trasparenza e la possibilità di essere risarciti in
tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti.
Con il nuovo provvedimento cambia la responsabilità civile e penale per
gli esercenti la professione sanitaria, si regolamenta l’attività di
gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture
attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione
del rischio (risk managment), si prevede l'obbligo per le direzioni
sanitarie delle strutture di fornire la documentazione sanitaria dei
pazienti che ne faranno richiesta entro 7 giorni, e si affidano le linee
guida non più solo le Società scientifiche, ma anche enti e istituzioni
ed associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
Per una completa attuazione della legge, però, si dovranno attendere
ancora alcuni mesi a causa dei molti richiami ai decreti da attuare per
rendere operative diverse misure quali, ad esempio, l'obbligatorietà
delle polizze assicurative, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, e l'elenco delle Società
scientifiche, associazioni tecniche scientifiche ed enti pubblici e
privati chiamati all'elaborazione delle linee guida.
Il provvedimento si compone di 18 articoli. Di seguito l'analisi del testo articolo per articolo.
L'articolo 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e
precisa che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le
attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso
all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Le
attività di prevenzione del rischio - alle quali concorre tutto il
personale - sono messe in atto dalle strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e private.
L'articolo 2 prevede che le Regioni e le province autonome possono affidare all'Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute,
disciplinandone la struttura organizzativa ed il supporto tecnico. In
tale sua funzione il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai
destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche
anonima, di disfunzioni nel sistema dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria . Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di
fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto leso. Viene
poi contemplata l'istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente,
che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul
contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica
unificata a livello nazionale all'Osservatorio nazionale delle buone
pratiche sulla sicurezza in sanità disciplinato dall'articolo 3.
L'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro
tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione presso
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
Spetta all'Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la
gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, i dati regionali
relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle caratteristiche del
contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la
predisposizione - con l'ausilio delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 5 -, di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione
del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la
sicurezza delle cure nonché per la formazione e aggiornamento del
personale esercente le professioni sanitarie. L'Osservatorio,
nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per
il monitoraggio degli errori in sanità (Simes).
L'articolo 4 disciplina la trasparenza dei dati,
assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie
erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003. La
direzione sanitaria della struttura entro sette giorni dalla
presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria
disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice
in materia di protezione dei dati personali. Le eventuali integrazioni
sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla
presentazione della richiesta ed entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge le strutture sanitarie pubbliche e private
adeguano i propri regolamenti interni, in attuazione della legge n.
241/1990, alle citate disposizioni sulla trasparenza. Viene infine
previsto che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private rendono
disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati
relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
L'articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida prevedendo
che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni
previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate
da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con
decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale.
In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni
sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Vengono poi disciplinati alcuni contenuti del decreto ministeriale
diretto ad istituire e disciplinare l'elenco degli enti, delle
istituzioni, delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le
raccomandazioni e le linee guida cui si attengono gli esercenti le
professioni sanitarie nell'esecuzione delle relative prestazioni. Le
linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg) disciplinato
con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge. L'Istituto superiore di sanità
pubblica sul proprio sito Internet gli aggiornamenti e le linee guida
indicati dal Snlg previa verifica di conformità della metodologia
adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto.
L'articolo 6 introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto che se i fatti di cui agli art. 589 c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria,
si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o
imprudente del medico. Solo se l'evento si sia verificato a causa di
imperizia la punibilità è esclusa, purchè risultino rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le
buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni
previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso
concreto. Il comma 2 dell'articolo in esame, infine, abroga, con finalità di coordinamento, il comma 1 dell'articolo 3 della legge 189/2012 (legge Balduzzi) che attualmente disciplina la materia.
Rispetto alla disciplina della legge Balduzzi sopracitata, le novità
introdotte dall'art. 589-sexies c.p. per la responsabilità penale del
medico riguardano, in particolare:
• la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve;
• stante l'esclusione dell'illecito penale nel solo caso di imperizia
(sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le buone pratiche),
la punibilità dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal
sanitario per negligenza o imprudenza (gli ulteriori elementi del reato
colposo previsti dall'art. 43 c.p.), indipendentemente dalla gravità
della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve.
L'articolo 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria.
Si prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga
dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal
paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro
condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile.
Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in
regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di
attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la
telemedicina. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile,
salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale
assunta con il paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno
il giudice tiene conto della condotta dell'esercente la professione
sanitaria ai sensi dell'articolo 5 - e quindi del rispetto delle buone
pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle
linee guida - e dell'articolo 590-sexies c.p. introdotto dall'articolo 6
del provvedimento. Viene quindi previsto un regime di doppia
responsabilità civile, qualificato come:
• responsabilità contrattuale per la struttura - con onere della prova a
carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni;
• responsabilità extra-contrattuale per l'esercente la professione
sanitaria (qualora direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo
operante in una struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata -
salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente -
con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e
termine di prescrizione di cinque anni.
Quanto alle modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività
della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e
dell'esercente la professione sanitaria viene prevista la sua
liquidazione sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno
biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per
lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private (D.Lgs
n. 209/2005). Il riferimento è alle tabelle uniche nazionali dei valori
economici del danno biologico il cui aggiornamento è disposto
annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le
disposizioni dell'articolo in esame vengono qualificate come "norme
imperative" ai sensi del codice civile. La precisazione intende sancire
l'inderogabilità delle disposizioni sulla responsabilità civile per
danno sanitario anche ove il contratto tra le parti disponga
diversamente. La contrarietà a norme imperative determina l'illiceità di
un negozio giuridico.
L'articolo 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da
espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria.
Più in particolare, viene disposta l'applicazione dell'istituto del
ricorso (presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una
consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. (ricorso
che è, di regola, facoltativo) ai fini dell'accertamento e della
relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta
esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Sono
previsti meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda
ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione. La domanda
diviene, pertanto, procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il
relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di
sei mesi dal deposito del ricorso. La mancata partecipazione delle parti
(comprese le assicurazioni) al procedimento di consulenza tecnica
preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che
definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite,
a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena
pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è
comparsa alla conciliazione.
L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione
di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria
nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso
di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto
risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro
un anno dall'avvenuto pagamento. La decisione pronunciata nel giudizio
promosso contro la struttura sanitaria o la compagnia assicuratrice non
fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria
non è stato parte del giudizio. I commi da 2 a 4 e 6 dell'articolo 9
recano una disciplina specifica dell'azione di rivalsa summenzionata,
mentre il comma 5, reca norme specifiche per l'azione di responsabilità
amministrativa.
In particolare, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento
proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o
socio-sanitaria pubblica o dell'esercente la professione sanitaria il
comma 5 stabilisce che:
• titolare dell'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, è il pubblico ministero presso la Corte dei conti;
• ai fini della quantificazione del danno il giudice tiene conto delle
situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura
organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in
cui l'esercente la professione sanitaria abbia operato;
• per l'importo della condanna in base all'azione di responsabilità
amministrativa (con esclusione dei casi di dolo) si prevede un limite,
per singolo evento, pari al valore maggiore della retribuzione lorda (o
del corrispettivo convenzionale) conseguita nell'anno di inizio della
condotta causa dell'evento (o nell'anno immediatamente precedente o
successivo), non superiore al triplo; tale limite si applica sia
all'importo della condanna suddetta sia all'importo dell'azione di
surrogazione da parte dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità
(surrogazione, fino alla concorrenza dell'ammontare della suddetta
indennità, nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile);
• per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione
di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato,
l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e che il
giudicato costituisca oggetto di specifica valutazione da parte dei
commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
In relazione all'azione di rivalsa, il comma 6 prevede che, se è
accolta la domanda del danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria privata, o nei confronti dell'impresa di
assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, l'azione
nei confronti dell'esercente la professione sanitaria deve essere
esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa e
quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione - ai
sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile - per singolo
evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al
valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione
lorda, conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o
nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il
triplo. Tale limite non si applica nei confronti degli esercenti la
professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2 (cfr. infra). Nel
giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa, il
giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio
instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o
sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione solo se l'esercente la
professione sanitaria ne sia stato parte.
L'articolo 10 mira a integrare il quadro delle tutele per il
ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla
responsabilità civile. La disposizione prevede:
• l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analoga misura) per
la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e
verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal
personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime,
compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento
nonché di sperimentazione e ricerca clinica; si specifica inoltre che
l'obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in
regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché
attraverso la telemedicina;
• l'obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altresì una
polizza assicurativa (o di adottare un'analoga misura) per la copertura
della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi
degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all'ipotesi in
cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del
professionista). Tali disposizioni tuttavia non si applicano agli
esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2 (v. ultra).
Il comma 2 prevede l'obbligo di assicurazione a carico del
professionista sanitario che svolga l'attività al di fuori di una delle
strutture di cui al comma 1 o che presti la sua opera all'interno della
stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa
nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il
paziente, per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima
attività. In una logica più generale di equilibrio e solvibilità del
risarcimento è stata prevista al comma 3 l'obbligatorietà per gli
esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa
della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, se
operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative
per colpa grave. Sono contemplate misure di garanzia del funzionamento
del sistema assicurativo prevedendosi, rispettivamente, che:
• le strutture rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito
internet, informazioni analitiche concernenti la copertura assicurativa
prescelta;
• con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di
concerto con il Ministro della salute, siano definiti i criteri e le
modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie
assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli
esercenti la professione sanitaria;
• con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della salute e quello dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentiti l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni, l'ANIA, le Associazioni nazionali
rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie, la Federazione nazionale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e
dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate,
nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono
determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli
esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di
classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati;
• con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare di
concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS sono individuati
i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei
commi 1 e 2 ed alle altre analoghe misure adottate e sono stabilite
altresì le modalità per la comunicazione di tali dati all'Osservatorio
da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie e degli esercenti le
professioni sanitarie.
L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative.
In particolare, la garanzia assicurativa deve prevedere un'operatività
temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la
conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di
assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. Inoltre, in
caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi
causa, deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura
per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i
dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità
verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, periodo nel quale è
incluso quello suddetto di retroattività della copertura.
L'articolo 12, introduce un'importante novità
nel sistema del contenzioso in ambito sanitario con la previsione di una
ulteriore modalità di azione per il danneggiato ovvero l'azione diretta
nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e
del libero professionista. L'esercizio dell'azione,
subordinato al fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio
(di cui all'art. 8), potrà comunque portare, al massimo, al
riconoscimento delle somme per le quali la struttura o il sanitario
hanno stipulato il contratto di assicurazione. Si prevede, inoltre:
• l'inopponibilità al danneggiato, per l'intero massimale di polizza,
di eccezioni contrattuali diverse da quelle stabilite dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 10, comma 6, che
individuerà i requisiti minimi delle polizze assicurative;
• che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso
l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi delle polizze
assicurative, non derogabili contrattualmente, previsti dal citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico;
• il litisconsorzio necessario, sia dei medici sia delle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nelle cause di
risarcimento intentate dai danneggiati contro le imprese assicurative;
• il diritto d'accesso (del sanitario, del danneggiato e dell'impresa
assicurativa) a tutta la documentazione della struttura sui fatti
oggetto del giudizio;
• una durata del termine di prescrizione dell'azione diretta pari a
quello dell'azione contro la struttura sanitaria o sociosanitaria
(pubblica o privata) o contro l'esercente la professione sanitaria.
Viene stabilita l'applicazione della disciplina dell'azione diretta a
decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico con cui vengono determinati i requisiti minimi delle
polizze assicurative.
L'articolo 13 prevede che le strutture
sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunicano
all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio
promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni
dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Il suddetto
obbligo (con i relativi effetti, in caso di inadempimento) è esteso
anche alla comunicazione (all'esercente la professione sanitaria)
dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato
(comunicazione che deve recare l'invito a prendervi parte): l'omissione,
la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude
l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità
amministrativa di cui all'articolo 9.
Un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è l'articolo 14, che prevede l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di
garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il
Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale
dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per
la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità
sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il
Ministero della salute con apposita convenzione affida alla CONSAP spa
(Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la gestione delle risorse
del Fondo di garanzia. Con regolamento adottato con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti la misura del
contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da
responsabilità sanitaria, le modalità di versamento dello stesso, i
principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della
salute e la Consap s.p.a, le modalità di intervento, di funzionamento e
di regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del
sinistro. Il Fondo di garanzia concorre al risarcimento del danno nei
limiti delle effettive disponibilità finanziarie. La misura del
contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale con apposito
decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive
esigenze del Fondo di garanzia. Il Fondo di garanzia risarcisce i danni
cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai
massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione
sanitaria;
b) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati
presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di
insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
c) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di
copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa
assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione
dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.
L'articolo 15 riforma la disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici d'ufficio) in
ambito civile e dei periti in ambito penale; tale modifiche appaiono di
particolare rilievo, costituendo le perizie i cardini del giudizio
nell'ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari. Sono, in
particolare, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi
trasparenti i possibili conflitti d'interesse rendendo di fatto
disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da
aggiornare ogni 5 anni.
E' previsto, in particolare:
• che l'autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la
perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina
legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza
di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni
sanitarie;
• che i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria (di
cui all'articolo 8, comma 1), siano in possesso di adeguate competenze
nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici
percorsi formativi;
• l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei
compensi di cui all'art. 53 Tu spese di giustizia (secondo cui, quando
l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso
globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo,
aumentato del 40%).
L'articolo 16, modificando i commi 539 e 540 della
legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) che hanno dettato norme in
materia di attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario
prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione
del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati
nell'ambito di procedimenti giudiziari, e che l'attività di gestione del
rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle
specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o
equipollenti, in medicina legale, ovvero da personale dipendente con
adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel
settore.
L'articolo 17 contiene una clausola di salvaguardia in
base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale n. 3 del 2001. L'articolo 18, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Giovanni Rodriquez, QuotidianoSanità
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